Il DL 159/2025 ha introdotto alcune novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con una Circolare, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fornisce al riguardo alcune indicazioni agli organi a vario titolo interessati dall’attività di vigilanza.
Ecco alcuni passaggi rilevanti:
- sorveglianza sanitaria: con riguardo alla possibilità di sottoporre il lavoratore ad un accertamento medico in caso di fondato sospetto di assunzione di alcol e sostanze stupefacenti o psicotrope, l’Ispettorato ritiene che, al fine di una corretta applicazione della disposizione, sia necessario attendere l’Accordo Stato-Regioni concernente la ridefinizione delle “condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza”, atteso, dopo numerosi rinvii, entro il 31 dicembre 2026;
- misure di prevenzione di condotte violente o moleste: nel ricordare che tale misura è stata inserita alla lettera z-bis) dell’art. 15 D. Lgs. 81/2008 (Misure generali di tutela), l’Ispettorato nulla aggiunge in merito a come possa essere documentato tale adempimento da parte dell’azienda, limitandosi a precisare che l’obbligo rileva solo con riguardo ai luoghi di lavoro definiti dall’art. 62;
- scale: il DL 159/2025, così come convertito, ha altresì innovato la disciplina delle scale (art. 113 comma 2) prevedendo che “Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri”. Sul punto l’Ispettorato preannuncia che le verifiche ispettive avranno ad oggetto l’accertamento delle procedure di utilizzo delle scale (laddove prive di gabbia), al fine di verificarne l’aggiornamento con riguardo alla previsione dell’impiego di sistemi di protezione individuale.
- dispositivi di protezione individuali: l’art. 5, comma 1, lett. g), del D.L. n. 159/2025 modifica l’art. 77, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 secondo il quale il datore di lavoro “mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi”.
Pertanto, durante gli accertamenti ispettivi, si provvederà a verificare che il datore di lavoro, nell’ambito del DVR, abbia identificato quali siano gli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI.
