Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) la Legge Regionale 30 giugno 2026, n. 17 “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026”, una normativa conseguente alla legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 che prevede che il Presidente della Giunta regionale presenti, due volte l’anno, un progetto di legge di revisione normativa ordinamentale.

Di seguito le principali novità che riguardano la sicurezza sul lavoro:

FORMAZIONE: MODIFICHE ALLA L.4/2026

Vengono modificati gli articoli 3 e 4 della Legge regionale 10 febbraio 2026, n. 4 recante “Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all’articolo 60 quater della l.r. 33/2009”.

Di seguito si segnalano in grassetto le parti modificate della LR 4/2026 con le integrazioni della LR 17/2026:

  • Comma 1 art. 3 della LR 4/2026: “Per le finalità istituzionali relative alle funzioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione e di aggiornamento è realizzata presso la struttura regionale competente in materia di sanità un’apposita piattaforma informatica, interoperabile con la piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all’articolo 37, comma 14, del d.lgs. 81/2008, nella quale sono riportate le informazioni relative ai medesimi corsi. Le ATS hanno accesso alle informazioni disponibili su tale piattaforma ai fini della programmazione e dello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo. Analoga facoltà d’accesso è riconosciuta, previa intesa, all’Ispettorato nazionale del lavoro”.
  • Comma 3 art. 4 della LR 4/2026: “Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti formatori e i datori di lavoro di cui al comma 2 che rilasciano attestati non generati dalla piattaforma informatica di cui all’articolo 3, comma 1, incorrono nella sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni attestato. Gli attestati di cui al primo periodo non sono validi ai soli fini della presente legge”.
DPI: MODIFICHE ALLA L.5/2026

Vengono modificati gli articoli 2 e 5 della legge regionale 5/2026 recante “Disposizioni per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all’amianto”.

Di seguito si segnalano in grassetto le parti modificate dalla LR 17/2026:

  • Comma 1 art. 2 (sono state soppresse le parole «o sufficientemente limitati»): “In tutte le lavorazioni durante le quali i rischi inerenti all’esposizione a polveri e fibre non possono essere evitati da misure tecniche di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) per le vie respiratorie, apparecchi di protezione delle vie respiratorie o respiratori, così come previsto dall’articolo 251, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008”.
  • Comma 1 dell’articolo 5 (qui cambia la parte iniziale del comma che introduce un elenco): “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, se l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi, per rispettare il valore limite di cui all’articolo 254, comma 1, del d.lgs. 81/2008, il lavoratore deve essere dotato, sulla base della valutazione dei rischi, di almeno un dispositivo tra i seguenti: [..]
IMPIANTI AERAULICI: MODIFICHE ALLA L.33/2009

L’articolo 15 della LR 17/2026 contiene le “Modifiche agli articoli 12, 70 e 72 e inserimento degli articoli 59 bis e 73 bis nella l.r. 33/2009”, “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

L’articolo 59 bis, come indicato nella presentazione del progetto di legge, introduce un “cambio di paradigma nei controlli relativi agli impianti aeraulici, passando da verifiche impostate in modo empirico a un approccio basato sulla prevenzione e sul controllo del rischio, prevedendo l’obbligo di ispezione periodica, le frequenze differenziate per settore e il riconoscimento delle qualifiche professionali”.

Il nuovo art. 59 bis (Misure di prevenzione e controllo igienico-sanitario degli impianti aeraulici per la salute collettiva) recita:

“Il titolare di un impianto aeraulico che convoglia aria in ambienti indoor, compresi gli impianti di condizionamento, termoventilazione e ventilazione, sia di nuova installazione sia già in esercizio, è tenuto ad adottare ogni misura tecnica necessaria a garantire la salubrità dell’aria trattata, sottoponendo l’impianto a ispezioni tecniche periodiche atte a verificare le condizioni igieniche delle superfici interne degli impianti in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.
Il titolare dell’impianto è tenuto ad effettuare la valutazione del rischio igienico-sanitario connesso all’esercizio dell’impianto aeraulico, in relazione alla tipologia di attività svolta, il livello di affollamento, alle caratteristiche dell’impianto stesso e alla normativa vigente. Sulla base della valutazione del rischio il titolare garantisce l’adozione e l’esecuzione di idonei controlli, ispezioni e interventi di manutenzione periodica, assicurandone adeguata tracciabilità secondo le vigenti disposizioni di legge.»