Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 31 ottobre è stato pubblicato il DL 159/2025 recante Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

Tale provvedimento, già in vigore, dovrà essere convertito entro i consueti 60 giorni.
Di seguito, si indicano le principali novità:

A) Potenziamento della vigilanza in materia di appalto e subappalto attraverso la previsione di alcuni importanti strumenti; in particolare:

  • Badge: le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall’art. 18, comma 1, lettera u), e dall’art. 26 comma 8 D. Lgs. 81/2008, nonché dall’art. 5 L. 136/2010, dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa). Le modalità attuative verranno definite mediante apposito Decreto.
  • Collaborazione tra l’autorità giudiziaria, l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), INAIL in ambito di vigilanza/applicazione di sanzioni: per esempio, in materia di patente a crediti, si prevede che le procure trasmettano tempestivamente all’INL le informazioni necessarie per l’applicazione dell’art 27 comma 8 (“8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi.”), alla luce dei verbali degli UPG.
  • Incremento sanzioni per mancanza della patente a crediti: alle imprese e ai lavoratori autonomi si applica una sanzione non inferiore a euro 12.000 (anziché 6.000); viene inoltre inasprita l’applicazione della decurtazione dei crediti in caso di violazioni per sfruttamento manodopera irregolare.
  • Integrazione delle informazioni contenute nella notifica preliminare (prevista nel Titolo IV D. Lgs. 81/2008 per i cantieri temporanei o mobili), mediante l’aggiunta al punto 12 dell’allegato XII D. Lgs. 81/2008, (relativo all’ Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate) della specificazione delle imprese che operano in regime di subappalto.
  • Incremento dell’organico dell’INL e del Contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.

B) Attività programmatiche, con rinvio a strumenti regolatori:

  • ipotesi di nuovi finanziamenti per attività di prevenzione e di formazione in materia di salute e sicurezza, con utilizzo di risorse messe a disposizione principalmente da Inail;
  • istituzione del Fasciolo elettronico del lavoratore per la registrazione delle attività di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e province autonome in materia di tossicodipendenza e alcol dipendenza (sostituito il comma 4-bis dell’art. 41 con previsione di adozione entro 31 dicembre 2026);
  • convenzione tra Inail e UNI per la consultazione gratuita delle norme tecniche utili all’attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza;
  • decreto per comunicazione da parte delle imprese di dati aggregati relativi a near miss; viene promossa l’adozione di linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Strumenti di incentivazione economica e premiale saranno individuati per le imprese che adottano modelli organizzativi avanzati di gestione della sicurezza e di tracciamento dei mancati infortuni;
  • un Accordo Stato Regioni per individuare criteri e requisiti di accreditamento presso le regioni e province autonome dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza.

C) Modifiche immediatamente in vigore (31 ottobre 2025):

  • Tra le Misure generali di tutela di cui all’art. 15 D. Lgs. 81/2008 viene aggiunta, con la lettera z-bis, la seguente: “la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62.”.
  • All’art. 30 del D. Lgs. 81/2008 (in materia di modelli di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001): il riferimento al British Standard OHSAS 18001:2007 viene sostituito dal seguente “la norma uni EN ISO 45001:2023 + A1:2024”.
  • In materia di DPI, con riguardo all’obbligo di cui all’art. 77 comma 4 lettera a), ovvero mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante, si aggiunge che il medesimo riguardi altresì gli specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.
  • All’art. 113 in materia di Scale, viene sostituito il comma 2 con il seguente: “2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri.”.
  • Viene interamente sostituito l’art. 115: “Art. 115 (Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto). – 1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), in via prioritaria, sono: a) parapetti; b) reti di sicurezza. 2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l’uso specifico quali: a) sistemi di trattenuta; b) sistemi di posizionamento sul lavoro; c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi; d) sistemi di arresto caduta. 3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma 2. 4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro. 5. I sistemi di cui al comma 2, lettera c), devono rispettare quanto previsto all’articolo 111, comma 4, e all’articolo 116.”.
  • Il comma 11 dell’art. 37 con riguardo alla formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, viene integrato con la seguente previsione: “Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta.”.
  • All’art. 20 comma 2 lettera i), in materia di controlli sanitari dal medico competente, viene aggiunta la specifica che gli stessi devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva.
  • Tra i compiti del medico competente, viene inserito il seguente: art. 25 comma 1“a-bis) fornisce informazioni ai lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l’adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute;”
  • All’art. 41 in materia di sorveglianza sanitaria, viene aggiunta la seguente tipologia di visita: “e-quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.”. Tali visite, sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
  • In materia di PCTO, mediante l’inserimento del comma 784-novies all’art. 1 L. 145/2018, si dispone che le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possano prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante. Inoltre, in merito alla copertura assicurativa Inail, si chiarisce che la stessa si applica anche per infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione/domicilio studente al luogo ove si svolgono i PCTO e viceversa.