La Regione Lombardia introduce un sistema di controllo e tracciamento per i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La Legge Regionale 4/2026, approvata il 10 febbraio 2026, prevede infatti l’attivazione di un elenco regionale dei soggetti formatori e l’attivazione di una piattaforma informatica per la gestione e il monitoraggio dell’attività formativa. Tuttavia, per l’effettiva operatività delle novità introdotte dalla Legge Regionale si dovrà attendere un ulteriore provvedimento che dovrebbe essere emanato entro il 10/8/2026.
La legge si applica ai corsi di formazione e aggiornamento previsti dal D. Lgs. 81/2008, con le seguenti esclusioni:
- corsi relativi alla prevenzione incendi (art. 46 del D. Lgs. 81/2008),
- quelli abilitanti per la conduzione di generatori a vapore (art. 73-bis),
- la formazione per addetti alla rimozione dell’amianto (L. 257/1992)
- i corsi oggetto di disposizioni statali che non prevedano specifiche competenze regionali.
ELENCO DEI SOGGETTI FORMATORI
Regione Lombardia istituisce un elenco di tutti i soggetti, con sede nel territorio regionale, che possiedono i requisiti dei soggetti formatori previsti dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/2025. Tuttavia, per conoscere nel dettaglio le modalità di iscrizioni nell’elenco regionale, nonché l’attivazione dello stesso, si dovrà attendere un ulteriore provvedimento che dovrà essere emanato entro il 10/8/2026.
Ciò che è noto oggi è che l’elenco sarà articolato in tre sezioni distinte:
- Sezione I comprende i soggetti formatori istituzionali: gli stessi individuati al punto 1.1. della Parte I dell’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, integrati con ASST (aziende sociosanitarie regionali), AREU (agenzia regionale emergenza urgenza), Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e Polis-Lombardia.
- Sezione II include i soggetti formatori accreditati presso la regione Lombardia per le attività di istruzione, formazione e lavoro ai sensi della L.R. 19/2007 che, per iscriversi alla sezione II, oltre all’accreditamento presso la Regione Lombardia devono possedere anche gli ulteriori requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni 2025 per questa tipologia di soggetti formatori, ossia:
- esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, tuttavia non necessaria per erogare corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti
- assenza di procedure di liquidazione o concorsuali in corso
- nessun provvedimento sanzionatorio per gravi violazioni nei due anni precedenti l’istanza di iscrizione.
- Sezione III comprende gli altri soggetti formatori individuati al punto 1.3. della Parte I dell’Accordo 2025 con i seguenti requisiti:
- esperienza triennale nella formazione sulla sicurezza (requisito non previsto per i corsi destinati a lavoratori, preposti e dirigenti),
- l’assenza di sanzioni per gravi violazioni nel biennio precedente.
LA PIATTAFORMA INFORMATICA PER IL TRACCIAMENTO DELLA FORMAZIONE
La seconda novità introdotta dalla L.R. 4/2026 è l’istituzione di una piattaforma informatica presso la struttura regionale competente in materia di sanità, nella quale dovranno essere inserite tutte le informazioni relative ai corsi di formazione e aggiornamento erogate nel territorio lombardo dai soggetti formatori iscritti all’elenco regionale descritto precedentemente.
Nello specifico, i soggetti formatori iscritti nell’elenco regionale, nonché i datori di lavoro che operano in tale qualità, all’avvio della formazione, dovranno inserire nella piattaforma la comunicazione dell’inizio di ciascun corso, comprensiva dell’elenco degli allievi e del calendario delle lezioni. In fase conclusiva, entro trenta giorni dalla fine di ciascun corso, dovranno comunicare tramite la medesima piattaforma l’avvenuta chiusura del percorso formativo.
Tuttavia, anche in questo caso si dovrà attendere per l’attivazione di questa piattaforma, che la Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge definisca le caratteristiche della piattaforma e degli attestati nonché i contenuti, le modalità e le tempistiche con cui le comunicazioni devono essere effettuate.
ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
La Legge Regionale 4/2026 è entrata formalmente in vigore con la pubblicazione sul BURL del 13 febbraio 2026 ma l’effettiva applicazione degli obblighi relativi all’iscrizione nell’elenco regionale e alla comunicazione tramite piattaforma è subordinata all’adozione delle deliberazioni attuative della Giunta regionale, divenendo operativa decorsi 30 giorni dalla pubblicazione di tali delibere.
