La legge annuale per le PMI, approvata in via definitiva il 4 marzo 2026, introduce obblighi codificati nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, con sanzioni penali per i datori di lavoro inadempienti.

L’articolo 11 della legge PMI modifica, infatti, il D.Lgs. 81/2008 aggiungendo il comma 7-bis all’articolo 3. La disposizione riguarda tutte le prestazioni lavorative svolte in luoghi che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro: l’abitazione del dipendente, gli spazi di coworking, qualsiasi ambiente scelto dal lavoratore al di fuori dei locali aziendali.

I rischi dello smart working da segnalare ai dipendenti

Il documento informativo deve individuare due categorie di rischi:

  • rischi generali connessi all’attività lavorativa, come lo stress lavoro-correlato e l’affaticamento visivo da uso prolungato degli schermi;
  • rischi specifici legati alla modalità agile, tra cui ergonomia della postazione domestica, postura, organizzazione delle pause e sicurezza elettrica dell’ambiente in cui si lavora.

La norma menziona espressamente i videoterminali: gli obblighi relativi all’uso di computer e dispositivi digitali si assolvono, nel lavoro agile, proprio attraverso questa informativa annuale. Il documento deve fornire indicazioni concrete e operative, non generiche. La consegna può avvenire anche in formato digitale, purché sia verificabile la ricezione da parte del destinatario.

Informativa annuale a lavoratori e RLS

L’informativa va consegnata con cadenza almeno annuale — e aggiornata ogni volta che cambiano mansioni, strumenti o condizioni di rischio rilevanti — a due soggetti distinti:

  • al lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile, a prescindere dal numero di giornate lavorate da remoto;
  • al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), chiamato a esercitare un controllo diffuso sulla qualità delle misure adottate dall’azienda.

La norma ribadisce in parallelo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro. Nel lavoro agile la sicurezza si fonda su una responsabilità condivisa: l’azienda fornisce le informazioni, il dipendente è tenuto ad applicarle nell’ambiente in cui svolge la prestazione.

Sanzioni 

Il nuovo articolo 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 prevede per il datore di lavoro che non consegna l’informativa l’arresto da 2 a 4 mesi oppure un’ammenda da 1.200 a 5.200 euro. La sanzione scatta indipendentemente dal verificarsi di infortuni: il legislatore considera la consegna dell’informativa lo strumento preventivo essenziale per tutelare chi lavora fuori dai locali aziendali.