LAVORATORI ESPOSTI ALLE ALTE TEMPERATURE: FAQ E ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA
Sono state pubblicate alcune FAQ relative a quesiti riguardanti l’Ordinanza di Regione Lombardia emanata lo scorso 1° luglio 2025 e in vigore fino al 15 settembre 2025.
Per le attività menzionate nell’”Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica: attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole” è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 dal 2 luglio 2025 e fino al 15 settembre 2025, nei giorni in cui il sito Worklimate 2.0 segnali per le ore 12:00 le condizioni di "rischio alto" in riferimento ai "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" per la località specifica nella quale si svolge il lavoro.
L'Ordinanza specifica che il divieto si applica qualora, nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione come previste dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore.
Le misure di prevenzione riportate nelle suddette linee di indirizzo sono raccomandate anche per il lavoro in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne.
Regione Lombardia ha pubblicato una prima serie di FAQ relative all' Ordinanza del 1° Luglio 2025. Si approfondiscono in particolare le definizioni e l'applicabilità dell'Ordinanza.
Di particolare interesse risultano i seguenti chiarimenti:
per “interventi di pubblica utilità”, esclusi dall’applicazione dell’Ordinanza, non sono in generale da intendersi tutti gli appalti o contratti pubblici, bensì “gli interventi che, secondo il prudenziale apprezzamento dell’amministrazione appaltante, non siano procrastinabili o differibili ad orari diversi per la salvaguardia di servizi pubblici essenziali. Per tali interventi, non soggetti all’applicazione del divieto di lavoro dalle 12.30 alle 16.00 nella località a rischio “ALTO”, come sopra specificato, devono in ogni caso essere applicate idonee misure organizzative ed operative, come previsto dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” della Conferenza delle Regioni, che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro, ai sensi del d. lgs. n. 81/2008”;
l’ordinanza regionale supera “i vincoli previsti dai regolamenti comunali in merito alle disposizioni concernenti ai tempi di lavoro nei cantieri, stante la natura contingibile e urgente dell’ordinanza stessa, posta a tutela di beni primari della vita e dell’incolumità individuale.”