È stata firmata dal Presidente di Regione Lombardia l’“Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica: attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole”.

L’ordinanza, in vigore dalle 00.01 del 10 giugno e fino al 23 settembre 2026, disciplina il divieto di attività lavorativa all’aperto tra le 12.30 e le 16.00 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche, limitatamente ai giorni in cui la mappa giornaliera pubblicata quotidianamente sul sito del Progetto Worklimate di INAIL-CNR riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” alle ore 12, segnali un livello di rischio “alto”.

Nell’ordinanza si richiama, inoltre, l’importanza delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome e che costituiscono una sintesi dei vari documenti emanati dalle Regioni e Province Autonome, tra cui la Lombardia.

Il divieto non si applica alle Pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio ai relativi appaltatori, quando si tratta di:

– interventi di pubblica utilità

– attività di protezione civile

– interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità.

In questi casi il datore di lavoro deve comunque adottare misure organizzative e operative adeguate per ridurre il rischio da calore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle Linee di indirizzo nazionali.

Il provvedimento contiene anche la raccomandazione rivolta ai Comuni affinché valutino, previa verifica della situazione contingente, deroghe temporanee ai regolamenti in materia di contenimento delle emissioni acustiche per consentire lo svolgimento delle attività lavorative nelle ore più fresche della giornata.

La violazione delle disposizioni comporta sanzioni secondo quanto previsto dall’art. 650 del Codice penale, fatta salva l’applicazione di eventuali reati più gravi.