RISCHI CATASTROFALI: OBBLIGO DI POLIZZE PER LE AZIENDE

Nuove scadenze introdotte dal DL 39/2025 per le polizze per i beni d’impresa a copertura dei rischi derivanti da eventi catastrofali

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo (GU Serie Generale n.75 del 31-03-2025), il DL 39/2025, con il quale il Governo ha rinviato la decorrenza dell’obbligo in capo alle imprese operanti in Italia di dotarsi di polizze specifiche per i beni d’impresa a copertura dei rischi derivanti da eventi catastrofali.

Le nuove scadenze sono differenziate a seconda della dimensione dell’impresa.

Se la proroga non fosse stata adottata, tutte le imprese avrebbero dovuto rispettare l’obbligo con decorrenza 31 marzo.

L’obbligo di polizza catastrofale

La Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese con sede legale in Italia, nonché per quelle con sede legale all’estero che operano tramite una stabile organizzazione nel Paese, di stipulare polizze assicurative entro il 31 marzo 2025.

Queste polizze devono coprire i danni causati da eventi catastrofali e calamità naturali verificatisi sul territorio italiano.

Gli eventi coperti dall’obbligo di polizza includono terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

I beni da assicurare sono definiti nell’articolo 2424 del Codice Civile, voce B-II, numeri 1, 2 e 3 e comprendono: terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.

Nuove scadenze

Con il DL 39/2025 Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali,il Governo ha rinviato la decorrenza dell’obbligo in capo alle imprese operanti in Italia.

La proroga è giustificata prevalentemente dalle seguenti considerazioni:

  • l’elevato numero delle imprese obbligate a stipulare il contratto assicurativo obbligatorio, costituite, tra l’altro, per il 95 per cento del totale, da microimprese;

  • l’esiguo tempo a disposizione delle imprese per la stipula del contratto assicurativo obbligatorio, tale da  non consentire una ponderata comparazione delle offerte presenti sul mercato.

In particolare, il termine è differito:

  • al 1° ottobre 2025 per le medie imprese;

  • al 1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese;

  • confermata  la scadenza del 31 marzo per le grandi imprese.

    Tuttavia, è prevista una sorta di tutela per questi soggetti i quali non saranno sanzionabili in ipotesi di inadempimenti non oltre i 90 giorni.

    Rimane al 31 dicembre 2025, la scadenza per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, (comma 1-quater art. 19 DL 202/2024).

Prime indicazioni sulle sanzioni

il mancato rispetto dell’obbligo potrà comportare l’esclusione da contributi e incentivi pubblici, ma non in modo automatico: ogni Amministrazione dovrà recepire questa condizione nei propri bandi.