DIAGNOSI ENERGETICA: RENDICONTAZIONE ANNUALE
Entro marzo la rendicontazione secondo l'articolo 7 comma 8 del D.Lgs. 102/14
Dall’articolo 7, comma 8, del D.Lgs. 102/14 si evince l’obbligo di comunicare all’ENEA, entro il 31 marzo di ogni anno, tutti i risparmi di energia normalizzati conseguiti rispetto all’anno precedente; i soggetti interessati sono quelli che sono obbligati alle diagnosi secondo l’art. 8 del D.Lgs. 102/2014 e tutte le imprese che hanno implementato un sistema di gestione dell’energia secondo la ISO 50001. A tale meccanismo può partecipare volontariamente qualsiasi altra impresa.
I suddetti soggetti devono effettuare la suddetta rendicontazione dei risparmi solo per i siti in cui siano stati effettuati interventi di efficienza energetica.
I risparmi da rendicontare sono tutti quelli riconducibili non soltanto ad interventi di efficientamento realizzati sul ciclo produttivo (tecnologici), ma anche al semplice risparmio energetico derivante da qualunque modifica, anche comportamentale, della gestione del ciclo produttivo stesso.
Tutte le informazioni per la rendicontazione sono disponibili sul sito dell’ENEA: http://www.efficienzaenergetica.enea.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche/normativa-1/rendicontazione-secondo-il-comma-8-dellart-7-del-dlgs-102