DL 116/2025: NOVITA' PER I REATI IN MATERIA DI RIFIUTI
Il Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.183/2025), introduce importanti modifiche al Testo Unico Ambientale, al Codice Penale ed anche al D.Lgs. 231/01, rafforzando il contrasto ai reati in materia di rifiuti.
Ecco le novità.
ABBANDONO DI RIFIUTI
Il DL 116/2025 modifica in profondità il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), introducendo un inasprimento delle sanzioni per l’abbandono e la gestione illecita dei rifiuti, distinguendo per la prima volta in modo netto rifiuti non pericolosi e pericolosi:
Per l’abbandono di rifiuti non pericolosi, sono previste sanzioni pecuniarie fino a 18.000 euro (modifica all’art. 255);
I titolari di imprese e responsabili di enti che abbandonano rifiuti non pericolosi rischiano ora l’arresto da 6 mesi a 2 anni o ammende fino a 27.000 euro (inserito nell’art. 255);
Nel caso in cui l’abbandono di rifiuti non pericolosi comporti pericolo per la salute o avvenga in siti contaminati, è prevista la reclusione da 6 mesi a 5 anni; se a commettere il reato sono imprese e enti, i titolari rischiano fino a 5 anni e 6 mesi di arresto (nuovo art. 255-bis);
Per l’abbandono di rifiuti pericolosi (nuovo art. 255-ter) si prevede la reclusione da 1 a 5 anni, che può salire fino a 6 anni se il fatto comporta pericolo per la salute o avviene in siti contaminati;
I titolari di imprese e responsabili di enti che abbandonano rifiuti pericolosi rischiano ora l’arresto da 1 anno a 5 anni e 6 mesi, arrivando fino a 6 anni e 6 mesi se il fatto comporta pericolo per la salute o avviene in siti contaminati.
Con l’introduzione degli artt. 255-bis e 255-ter TUA viene finalmente distinto l’abbandono di rifiuti non pericolosi e da quello dei rifiuti pericolosi, prevedendo pene graduate in base alla gravità della condotta e ai rischi per l’ambiente e la salute.
COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI
Il provvedimento interviene anche sulla combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis del TUA), aggravando le pene se il fatto comporta pericolo per la salute o avviene in siti contaminati:
fino a 6 anni per rifiuti non pericolosi;
fino a 7 anni per rifiuti pericolosi.
Se dall’azione deriva un incendio, le pene sono ulteriormente aumentate fino alla metà.
COMUNICAZIONE, TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E FORMULARI
Il DL 116/2025 interviene anche sull’art. 258 del D.Lgs. 152/2006, che disciplina la violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e formulari rifiuti:
Le sanzioni per chi non compila o compila in modo incompleto o inesatto i registri di carico e scarico e i formulari di identificazione dei rifiuti sono state inasprite, e l’Albo Nazionale Gestori Ambientali può sospendere le imprese;
La mancata o irregolare compilazione dei formulari può ora comportare sanzioni penali quando riguarda rifiuti pericolosi.
DISCARICHE ABUSIVE E SPEDIZIONI ILLEGALI DI RIFIUTI
Anche l’art. 256 del D.Lgs. 152/06, che disciplina la gestione non autorizzata di rifiuti, è stato modificato dal DL 116/2025 con un inasprimento delle pene e una maggiore distinzione tra rifiuti non pericolosi e pericolosi:
reclusione da 6 mesi a 3 anni nel caso di rifiuti non pericolosi;
reclusione da 1 anno a 5 anni nel caso di rifiuti pericolosi.
La gestione o la realizzazione di discariche abusive è punita con la reclusione da 1 a 5 anni, che sale fino a 5 anni e 6 mesi anni se riguarda, anche in parte, rifiuti pericolosi. Si arriva fino a 7 anni se comporta pericolo per la vita o il danno ambientale è particolarmente grave.
Anche la violazione delle regole sul deposito temporaneo rientra tra le ipotesi punite dall’art. 256. Questo rende più incisiva la disciplina sulle imprese che usano impropriamente il deposito temporaneo come forma di smaltimento di fatto.
Per le spedizioni transfrontaliere illegali di rifiuti (art. 259), la pena è la reclusione da 1 a 5 anni, con aggravamento in caso di rifiuti pericolosi.
ATTIVITÀ ILLECITE COMMESSE MEDIANTE L’USO DI VEICOLI A MOTORE
Oltre alle pene principali, il DL 116/2025 introduce strumenti accessori di forte impatto deterrente:
sospensione della patente di guida fino a 9 mesi per chi commette reati mediante l’utilizzo di veicoli a motore;
in caso di condanna, confisca del mezzo utilizzato per la commissione dei reati;
possibilità per i Comuni di accertare gli illeciti tramite sistemi di videosorveglianza, anche senza contestazione immediata.
MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL D.LGS. 231/2001
Il DL 116/2025 non si limita a intervenire sul Testo Unico Ambientale, ma modifica anche disposizioni del codice penale e del D.Lgs. 231/2001, ampliando e rafforzando la responsabilità per i reati ambientali.
Codice penale: viene introdotta la possibilità di applicare pene più severe quando le condotte relative alla gestione dei rifiuti comportano un pericolo concreto per la vita o la salute delle persone o la compromissione o deterioramento delle matrici ambientali o degli ecosistemi.
D.Lgs. 231/2001: si rafforza la responsabilità amministrativa degli enti per i reati ambientali in materia di rifiuti. Le sanzioni pecuniarie a carico delle imprese vengono aumentate, e si introducono misure interdittive più incisive, tra cui la sospensione delle attività, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e la sospensione o la revoca di autorizzazioni e licenze.
Queste modifiche hanno l’effetto di colpire non solo i singoli responsabili, ma anche le imprese come soggetti giuridici, rendendo più difficile sfruttare la gestione illecita dei rifiuti come fonte di profitto.