DECRETO LEGGE N°24/22: NUOVE MISURE ANTI-COVID

Pubblicato il D.L. n.24 del 24/03/2022 contenente nuove disposizioni per fronteggiare la pandemia

Di seguito si riassumono delle principali misure:

 Isolamento e auto - sorveglianza dal 1° aprile 2022:

  • per i soggetti sottoposti ad isolamento a seguito di provvedimento dell’autorità sanitaria è fatto divieto di abbandonare il proprio domicilio/abitazione fino ad avvenuta guarigione;

  • in caso di contatti stretti con soggetti positivi al virus, deve essere osservata la misura dell’auto – sorveglianza (i.e. obbligo di indossare mascherina FFP2 al chiuso o in caso di assembramenti) per 10 giorni con effettuazione di un tampone in caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, obbligo di tampone dopo 5 giorni dal contatto. Viene pertanto eliminata la misura della quarantena precauzionale.

 Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino al 30 aprile 2022:

  • obbligo di utilizzo di FFP2 nei mezzi di trasporto (i.e. treni, navi, aeromobili, ecc.);

  • obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. L’obbligo non sussiste nel caso in cui le condizioni dei luoghi consentano di garantire l’isolamento da persone non conviventi;

  • l’uso della mascherina non è necessario: i) per i bambini di età inferiore ai 6 anni; ii) per persone con disabilità o patologie incompatibili con l’uso della mascherina; iii) per i soggetti che svolgono attività sportiva;

  • i lavoratori che nello svolgimento delle mansioni assegnate non siano in grado di mantenere la distanza interpersonale di un metro possono utilizzare, quali dispositivi di protezione individuale (“DPI”), le mascherine chirurgiche.

 Modifiche nell’utilizzo del c.d. Green Pass:

  • dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito solamente ai soggetti muniti del c.d. Green Pass (i.e. certificazione COVID-19 rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione dal virus o tampone) l’accesso ai seguenti servizi:

·       mense, catering, ristoranti al chiuso (ad eccezione di quelli all’interno di alberghi);

·       concorsi pubblici;

·       corsi di formazione pubblici e privati;

·       eventi e competizioni sportive che si svolgono all’aperto.

  • non sarà più richiesto il Green Pass per accedere ad uffici postali, servizi alla persona, pubblici uffici, servizi bancari e finanziari, attività commerciali diverse da quelle che soddisfano esigenze primarie della persona;

  • è confermata l’esclusione dell’obbligo di green pass per i soggetti minori di anni 12 e per quelli esenti dalla campagna vaccinale;

  • dal 1° al 30 aprile 2022 basterà esibire il Green Pass per utilizzare mezzi di trasporto (i.e. aeromobili, navi, treni, ecc.).

 Luoghi di lavoro dal 1° aprile 2022 al 30 aprile 2022:

  • rimane l’obbligo di Green Pass per chiunque acceda ai luoghi di lavoro per lo svolgimento di attività lavorativa, di volontariato o formazione anche sulla base di contratti esterni. Conseguentemente, per la stessa durata, è confermato l’obbligo per i datori di lavoro di procedere alla verifica del possesso del Green Pass;

  • i lavoratori privi di Green Pass saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione di una valida certificazione e in ogni caso non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e diritto alla conservazione del posto di lavoro;

  • resta ferma la facoltà per tutti i datori di lavoro - dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata - di sospendere il lavoratore privo di Green Pass per la durata del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi rinnovabili fino al 30 aprile 2022, anche in questo caso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 Modifiche nell’ utilizzo del c.d. Super Green Pass:

 Dal 1° aprile al 30 aprile 2022, l’utilizzo del c.d. Super Green Pass (i.e. certificazione COVID-19 rilasciata a seguito di vaccinazione o guarigione dal virus) rimarrà necessario per accedere ai seguenti servizi:

  •  piscine, palestre, centri benessere nonché spazi adibiti a spogliatoi;

  • convegni e congressi;

  • centri culturali e ricreativi;

  • feste, conseguenti (e non) a cerimonie civili/religiose, nonché eventi a queste assimilati al chiuso;

  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

  • sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

  • partecipazione del pubblico a spettacoli, nonché ad eventi/competizioni sportivi al chiuso.

 Impiego delle certificazioni verdi per i soggetti sottoposti all’obbligo vaccinale:

Fino al 30 aprile 2022, i dipendenti over 50 (i.e. individui soggetti ad obbligo vaccinale) per accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e su richiesta esibire il Green Pass.

 Proroga dei termini legati allo stato di emergenza:

 Fino al 30 giugno 2022, i datori di lavoro potranno implementare il lavoro agile utilizzando la forma semplificata.